ECLI:EU:C:2008:390•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 2008.#Gerlach & Co. NV contro Belgische Staat.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van beroep te Antwerpen - Belgio.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Codice doganale comunitario - Nozioni di "contabilizzazione" e di "comunicazione" dell’importo dei dazi doganali al debitore - Previa contabilizzazione dell’importo del debito doganale - Recupero del debito doganale.#Causa C-477/07.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 2008.#Gerlach & Co. NV contro Belgische Staat.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van beroep te Antwerpen - Belgio.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Codice doganale comunitario - Nozioni di "contabilizzazione" e di "comunicazione" dell’importo dei dazi doganali al debitore - Previa contabilizzazione dell’importo del debito doganale - Recupero del debito doganale.#Causa C-477/07.
ECLI:EU:C:2008:390Eu Chamb 06 C9 lug 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hof van beroep te Antwerpen - Interpretazione degli artt. 217 e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell’art. 6 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) (attualmente regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom) (GU L 130, pag. 1) – Nozioni di «contabilizzazione» e di «comunicazione» dell’importo dei dazi doganali al debitore – Previa contabilizzazione dell’importo del debito doganale – Recupero del debito.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare, ivi prevista, costituisce la «contabilizzazione» di detto importo quale definita all’art. 217, n. 1, di questo regolamento, e che tale contabilizzazione deve essere distinta dall’iscrizione di detti dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2) L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte delle autorità doganali dello Stato membro e che detto importo, ove non sia stato oggetto di una comunicazione regolare, conformemente alla sopracitata disposizione, non può essere recuperato da tali autorità. Tuttavia, queste ultime conservano la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione di questo importo, nel rispetto delle condizioni previste dalla summenzionata disposizione e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui è sorto il debito doganale.
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