ECLI:EU:C:2008:293•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 maggio 2008.#Karol Mihal contro Daňový úrad Košice V.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Art. 4, n. 5, primo comma - Organismi di diritto pubblico - Ufficiali giudiziari - Persone fisiche e giuridiche.#Causa C-456/07.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 maggio 2008.#Karol Mihal contro Daňový úrad Košice V.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Art. 4, n. 5, primo comma - Organismi di diritto pubblico - Ufficiali giudiziari - Persone fisiche e giuridiche.#Causa C-456/07.
ECLI:EU:C:2008:293Eu Chamb 07 C21 mag 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Interpretazione dell’art. 4, n. 5, primo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Non assoggettamento di un organismo di diritto pubblico che svolge attività od operazioni in quanto pubblica autorità – Inclusione degli ufficiali giudiziari nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche – Effetto diretto
Dispositivo
Dispositivo
Un’attività svolta da un privato, quale quella di ufficiale giudiziario, non è esente dall’imposta sul valore aggiunto per il solo fatto che consiste nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità. Anche supponendo che, nell’esercizio delle proprie funzioni, egli compia tali atti, l’ufficiale giudiziario, ai sensi di una normativa come quella oggetto della causa principale, esercita la propria attività non già in veste di organismo di diritto pubblico, poiché non fa parte della struttura della pubblica amministrazione, bensì in forma di attività economica indipendente, esercitata nell’ambito di una libera professione, e, pertanto, non può fruire dell’esenzione prevista dall’art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
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