Ordinanza della Corte (grande sezione) del 9 giugno 2010.#Commissione europea contro Schneider Electric SA.#Impugnazione - Annullamento parziale della sentenza impugnata - Controversia definibile allo stato degli atti - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Valutazione del danno.#Causa C-440/07 P.

ECLI:EU:C:2010:324Eu Chamb Gd C9 giu 2010

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, con cui il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione e, dall’altro, i due terzi del danno subito dalla Schneider Electric corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario come corrispettivo del rinvio, fino al 10 dicembre 2002, della scadenza della realizzazione effettiva della vendita della Legrand – Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l’illecito commesso e il danno subito – Violazione «sufficientemente qualificata» del diritto comunitario inficiante un procedimento di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune.

Dispositivo

Dispositivo

1) L’importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del disposivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric (non ancora pubblicata nella Raccolta), è fissato a EUR 50 000.

2) La domanda della Schneider Electric SA relativa alle spese è respinta.