ECLI:EU:C:2008:346•Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 12 giugno 2008.#Spyridon Vassilakis e altri contro Dimos Kerkyraion.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Monomeles Protodikeio Kerkyras - Grecia.#Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico - Nozioni di "contratti successivi" e di "ragioni obiettive" per la giustificazione del rinnovo di tali contratti - Provvedimenti volti a prevenire abusi - Sanzioni - Disciplina nazionale delle controversie e dei ricorsi - Portata dell’obbligo d’interpretazione conforme.#Causa C-364/07.
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 12 giugno 2008.#Spyridon Vassilakis e altri contro Dimos Kerkyraion.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Monomeles Protodikeio Kerkyras - Grecia.#Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico - Nozioni di "contratti successivi" e di "ragioni obiettive" per la giustificazione del rinnovo di tali contratti - Provvedimenti volti a prevenire abusi - Sanzioni - Disciplina nazionale delle controversie e dei ricorsi - Portata dell’obbligo d’interpretazione conforme.#Causa C-364/07.
ECLI:EU:C:2008:346Eu Chamb 03 C12 giu 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Monomeles Protodikeio Kerkyras – Interpretazione della clausola 5, nn. 1 e 2, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) – Contratti di lavoro stipulati con la pubblica amministrazione – Nozione di ragioni obiettive idonee a giustificare il rinnovo, senza limiti, dei contratti a tempo determinato successivi – Nozione di contratti successivi
Dispositivo
Dispositivo
1) Nell’ipotesi di tardiva trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e in mancanza di effetto diretto delle disposizioni pertinenti di quest’ultima, i giudici nazionali devono, nella misura del possibile, interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest’ultima, privilegiando l’interpretazione delle disposizioni nazionali che sia maggiormente conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva.
2) La clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta all’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esistenza di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.
3) La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non osta, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella oggetto della terza questione pregiudiziale, in forza della quale soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che siano separati tra loro da un lasso di tempo inferiore ai tre mesi possono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola.
4) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, nei limiti in cui l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non sembra comportare, nel settore di cui trattasi, altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, esso osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, avendo avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, in base all’obbligo di interpretazione conforme ad esso incombente, verificare se il suo ordinamento giuridico interno non comporti queste altre misure effettive.
5) Il principio dell’effetto utile del diritto comunitario e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ostano, in via di principio, a una disposizione nazionale secondo la quale un’autorità amministrativa indipendente è competente ad eventualmente riqualificare contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Spetta tuttavia al giudice del rinvio vegliare a che sia garantito il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.
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