ECLI:EU:C:2009:131•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 marzo 2009.#Repubblica francese contro Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 809/2007 - Definizione della nozione di "rete da posta derivante" - "Thonaille" - Obbligo di motivazione - Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.#Causa C-479/07.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 marzo 2009.#Repubblica francese contro Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 809/2007 - Definizione della nozione di "rete da posta derivante" - "Thonaille" - Obbligo di motivazione - Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.#Causa C-479/07.
ECLI:EU:C:2009:131Eu Chamb 03 C5 mar 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso di annullamento – Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) – Nozione di «rete da posta derivante» – Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» – Violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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