ECLI:EU:C:2009:765•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 dicembre 2009.#Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II - Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili - Nozione di «eutrofizzazione» - Criteri - Onere della prova - Data rilevante per l’esame degli elementi probatori - Applicazione degli obblighi di raccolta - Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili.#Causa C-390/07.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 dicembre 2009.#Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II - Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili - Nozione di «eutrofizzazione» - Criteri - Onere della prova - Data rilevante per l’esame degli elementi probatori - Applicazione degli obblighi di raccolta - Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili.#Causa C-390/07.
ECLI:EU:C:2009:765Eu Chamb 03 C10 dic 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1‑3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di Ballynacor e Bullay’s Hill) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Commissione europea è condannata alle spese nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
4) La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.
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