ECLI:EU:C:2008:431•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 luglio 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/105/CEE - Inclusione delle specialità medicinali per uso umano nel campo di applicazione dei regimi nazionali di assicurazione malattia - Art 6, punto 1 - Elenco delle specialità medicinali coperte dal sistema nazionale di assicurazione malattia che istituisce tre categorie distinte dal punto di vista delle condizioni di rimborso - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di iscrizione di un medicinale nelle categorie di tale elenco che offrono le condizioni di rimborso più favorevoli.#Causa C-311/07.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 luglio 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/105/CEE - Inclusione delle specialità medicinali per uso umano nel campo di applicazione dei regimi nazionali di assicurazione malattia - Art 6, punto 1 - Elenco delle specialità medicinali coperte dal sistema nazionale di assicurazione malattia che istituisce tre categorie distinte dal punto di vista delle condizioni di rimborso - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di iscrizione di un medicinale nelle categorie di tale elenco che offrono le condizioni di rimborso più favorevoli.#Causa C-311/07.
ECLI:EU:C:2008:431Eu Chamb 08 C17 lug 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) – Normativa nazionale in materia di previdenza sociale che istituisce un elenco di specialità medicinali coperte dal regime di assicurazione malattia, contenente tre categorie di specialità medicinali che si distinguono dal punto di vista delle condizioni di rimborso – Mancata fissazione di un termine corrispondente a quello previsto dall’art. 6, punto 1, della direttiva 89/105/CEE, per le decisioni di ammissione dei medicinali nelle categorie più favorevoli.
Dispositivo
Dispositivo
1) Non avendo previsto alcun termine conforme all’art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, per l’adozione delle decisioni sulle domande di inclusione di medicinali nella categoria gialla o verde dell’elenco di medicinali rimborsabili, previsto dalla legge generale sull’assicurazione sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), quale modificata dalla legge del 2003 recante modifica dell’assicurazione sociale (Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2003), la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale disposizione.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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