Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento di uno Stato - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - Misure di protezione insufficienti.#Causa C-293/07.

ECLI:EU:C:2008:706Eu Chamb 02 C11 dic 2008

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, della medesima direttiva, come modificata dall’art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) – Assenza di zone di protezione speciale (ZPS) – Esistenza di attività che possono danneggiare l’integrità delle ZPS e provocare conseguenze negative sugli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle specie per cui tali zone sono state designate.

Dispositivo

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’istituzione e l’applicazione di un regime normativo coerente, specifico e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la tutela efficace delle zone di protezione speciale designate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, nella versione risultante dall’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.