ECLI:EU:C:2008:251•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 aprile 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.#Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri - Necessità di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante - Dispensa dall’obbligo di produrre fatture o altri documenti attestanti trasferimenti di proprietà anteriori.#Causa C-286/07.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 aprile 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.#Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri - Necessità di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante - Dispensa dall’obbligo di produrre fatture o altri documenti attestanti trasferimenti di proprietà anteriori.#Causa C-286/07.
ECLI:EU:C:2008:251Eu Chamb 03 C24 apr 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 28 CE – Normativa nazionale che, ai fini dell’immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri, impone la presentazione di un estratto d’iscrizione del venditore del veicolo nel registro delle imprese, quando invece i veicoli in precedenza immatricolati in Lussemburgo non sono soggetti ad un tale obbligo – Ostacolo alla libera circolazione delle merci – Mancanza di giustificazione e di proporzionalità
Dispositivo
Dispositivo
1) Esigendo, secondo la prassi controversa, ai fini dell’immatricolazione di veicoli in Lussemburgo, la presentazione di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante, fatta eccezione per i commercianti iscritti nel registro della Société Nationale de Contrôle Technique, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 28 CE.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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