ECLI:EU:C:2008:69•Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE - Protezione e gestione delle acque - Mancata effettuazione delle analisi previste - Mancata comunicazione delle relazioni sintetiche richieste.#Causa C-264/07.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE - Protezione e gestione delle acque - Mancata effettuazione delle analisi previste - Mancata comunicazione delle relazioni sintetiche richieste.#Causa C-264/07.
ECLI:EU:C:2008:69Eu Chamb 07 C31 gen 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) – Mancata presentazione delle relazioni sintetiche sulle analisi richieste in forza dell’art. 5 per quanto riguarda taluni distretti idrografici – Mancata effettuazione delle analisi e degli esami previsti dall’art. 5, n. 1, della direttiva
Dispositivo
Dispositivo
1) Non avendo effettuato, per ciascun distretto idrografico situato sul suo territorio, un’analisi delle sue caratteristiche, un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee, nonché un’analisi economica dell’utilizzo idrico, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati II e III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, di tale direttiva e, non avendo presentato relazioni sintetiche relative alle analisi richieste ai sensi di tale disposizione, è altresì venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 15, n. 2, della suddetta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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