ECLI:EU:C:2008:271•Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 maggio 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Decisione 2001/720/CE - Deroga per il trattamento delle acque reflue urbane dell’agglomerato della costa di Estoril - Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione.#Causa C-233/07.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 maggio 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.#Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Decisione 2001/720/CE - Deroga per il trattamento delle acque reflue urbane dell’agglomerato della costa di Estoril - Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione.#Causa C-233/07.
ECLI:EU:C:2008:271Eu Chamb 07 C8 mag 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril (GU L 269, pag. 14)
Dispositivo
Dispositivo
1) La Repubblica portoghese,
– non assoggettando, durante la stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato della costa di Estoril, prima del loro scarico in mare, perlomeno ad un trattamento primario avanzato e ad un procedimento di disinfezione, ai termini dell’art. 2 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, 2001/720/CE, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril;
– non assoggettando, al di fuori della stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dal detto agglomerato, prima del loro scarico, perlomeno ad un trattamento primario, in conformità dell’art. 3 della detta decisione;
– consentendo che gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dallo stesso agglomerato incidano negativamente sull’ambiente,
è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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