ECLI:EU:C:2008:322•Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 giugno 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento di uno Stato - Imposte nazionali - Obbligo di collaudo dei veicoli di occasione importati - Artt. 28 CE e 30 CE - Direttiva 96/96/CE - Riconoscimento dei collaudi effettuati in altri Stati membri.#Causa C-170/07.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 giugno 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento di uno Stato - Imposte nazionali - Obbligo di collaudo dei veicoli di occasione importati - Artt. 28 CE e 30 CE - Direttiva 96/96/CE - Riconoscimento dei collaudi effettuati in altri Stati membri.#Causa C-170/07.
ECLI:EU:C:2008:322Eu Chamb 01 C5 giu 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 28 CE – Normativa nazionale che impone ai veicoli di occasione importati un obbligo di controllo tecnico prima della loro immatricolazione, mentre i veicoli nazionali, presentanti le medesime caratteristiche, non sono soggetti ad una simile esigenza
Dispositivo
Dispositivo
1) Sottoponendo i veicoli di occasione importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, a collaudo previo alla loro immatricolazione in Polonia, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE.
2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.