ECLI:EU:T:2011:110•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011.#Kaimer GmbH & Co. Holding KG e altri contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE - Diritti della difesa - Partecipazione all’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Proporzionalità - Parità di trattamento.#Causa T-379/06.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011.#Kaimer GmbH & Co. Holding KG e altri contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE - Diritti della difesa - Partecipazione all’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Proporzionalità - Parità di trattamento.#Causa T-379/06.
ECLI:EU:T:2011:110Eu Chamb 08 T24 mar 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 30 luglio 1996 al 31 luglio 1997 per la partecipazione della Kaimer GmbH & Co. Holding KG e della Sanha Kaimer GmbH & Co. KG e il periodo dal 1° gennaio 1998 al 14 luglio 1999 per la partecipazione della Sanha Italia Srl.
2) L’importo dell’ammenda inflitta alla Kaimer è fissato a EUR 7,15 milioni, di cui in solido con la Sanha Kaimer per un importo di EUR 7,15 milioni e in solido con la Sanha Italia per un importo di EUR 6, 325 milioni.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La Kaimer, la Sanha Kaimer e la Sanha Italia sopporteranno le proprie spese nonché il 50% delle spese sostenute dalla Commissione europea.
5) La Commissione europea sopporterà il 50% delle proprie spese.
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