ECLI:EU:T:2008:529•Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 26 novembre 2008.#Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - "Sezione Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Misure di accompagnamento allo sviluppo rurale - Periodo di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio del ne bis in idem - Estrapolazione delle constatazioni di inadempienza - Principio di proporzionalità.#Causa T-263/06.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 26 novembre 2008.#Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - "Sezione Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Misure di accompagnamento allo sviluppo rurale - Periodo di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio del ne bis in idem - Estrapolazione delle constatazioni di inadempienza - Principio di proporzionalità.#Causa T-263/06.
ECLI:EU:T:2008:529Eu Chamb 08 T26 nov 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), laddove essa esclude talune spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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