ECLI:EU:T:2007:275•Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 settembre 2007.#Commissione delle Comunità europee contro Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory.#Clausola compromissoria - Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (progetto Crossmarc) - Mancata esecuzione del contratto - Rimborso dell’anticipo versato dalla Comunità - Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali - Procedimento in contumacia.#Causa T-184/06.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 settembre 2007.#Commissione delle Comunità europee contro Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory.#Clausola compromissoria - Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (progetto Crossmarc) - Mancata esecuzione del contratto - Rimborso dell’anticipo versato dalla Comunità - Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali - Procedimento in contumacia.#Causa T-184/06.
ECLI:EU:T:2007:275Eu Chamb 02 T12 set 2007
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso fondato su una clausola compromissoria e diretto ad ottenere la condanna delle convenute a rimborsare l’importo dell’anticipo versato dalla Comunità, nonché gli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 2000-25366, concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (TSI) (1998-2002) e concernente il progetto Crossmarc (Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison)
Dispositivo
Dispositivo
1) La Dane-Elec Memory è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 55 878 a titolo principale, maggiorata degli interessi:
– al tasso del 4,75% annuo a partire dal 16 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005;
– al tasso del 5% annuo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2006;
– al tasso del 5,25% annuo a partire dal 1° gennaio 2007 fino a completo pagamento del debito.
2) Non occorre statuire sulla domanda proposta contro la Internet Commerce Network.
3) La Dane-Elec Memory sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
4) La Internet Commerce Network sopporterà le proprie spese.
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