Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 settembre 2010.#Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e altri contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al Terrorismo - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della propri età, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo.#Cause T-135/06 a T-138/06.

ECLI:EU:T:2010:412Eu Chamb 02 T29 set 2010

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda d’annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002.

Dispositivo

Dispositivo

1) Le cause da T‑135/06 a T‑138/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2) L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah e Sanabel Relief Agency Ltd.

3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio.

4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.