ECLI:EU:T:2012:103•Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012.#FLSmidth & Co. A/S contro Commissione europea.#Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale.#Causa T‑65/06.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012.#FLSmidth & Co. A/S contro Commissione europea.#Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale.#Causa T‑65/06.
ECLI:EU:T:2012:103Eu Chamb 04 T6 mar 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente.
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara la FLSmidth & Co. A/S responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991.
2) L’importo del pagamento di cui la FLSmidth & Co. A/S è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni.
3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
4) La Commissione europea e la FLSmidth & Co. sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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