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Decisioni giudiziarie

ECLI:EU:T:2012:101•Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012.#UPM-Kymmene Oyj contro Commissione europea.#Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo dell’impresa — Proporzionalità.#Causa T‑53/06.

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Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012.#UPM-Kymmene Oyj contro Commissione europea.#Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo dell’impresa — Proporzionalità.#Causa T‑53/06.

ECLI:EU:T:2012:101Eu Chamb 04 T6 mar 2012

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Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali).

Dispositivo

Dispositivo

1) La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nei limiti e nella misura in cui dichiara l’UPM‑Kymmene Oyj responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 10 ottobre 1995.

2) L’importo dell’ammenda inflitta dall’articolo 2, lettera j), della suddetta decisione è fissato in EUR 50,7 milioni.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) La Commissione europea e l’UPM Kymmene sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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