ECLI:EU:T:2011:546•Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 settembre 2011.#Repubblica di Polonia contro Commissione europea.#Agricoltura - Atto di adesione del 2003 - Regolamento (CE) n. 1260/2001 - Regolamento (CE) n. 1686/2005 - Regolamento (CE) n. 1193/2009 - Campagna di commercializzazione 2004/2005 - Contributo complementare - Fissazione di due coefficienti - Competenza - Fondamento giuridico - Norma di autorizzazione - Obbligo di motivazione - Rispetto delle forme sostanziali.#Causa T-4/06.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 settembre 2011.#Repubblica di Polonia contro Commissione europea.#Agricoltura - Atto di adesione del 2003 - Regolamento (CE) n. 1260/2001 - Regolamento (CE) n. 1686/2005 - Regolamento (CE) n. 1193/2009 - Campagna di commercializzazione 2004/2005 - Contributo complementare - Fissazione di due coefficienti - Competenza - Fondamento giuridico - Norma di autorizzazione - Obbligo di motivazione - Rispetto delle forme sostanziali.#Causa T-4/06.
ECLI:EU:T:2011:546Eu Chamb 01 T29 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12), come modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002‑2003, 2003‑2004, 2004‑2005 e 2005‑2006 (GU L 321, pag. 1).
Dispositivo
Dispositivo
1) L’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, come modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002‑2003, 2003‑2004, 2004‑2005 e 2005‑2006, è annullato.
2) La Commissione europea è condannata alle spese.
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