ECLI:EU:C:2009:179•Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 24 marzo 2009.#De Nationale Loterij NV contro Customer Service Agency BVBA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van koophandel te Hasselt - Belgio.#Impugnazione di una sentenza recante domanda di pronuncia pregiudiziale - Giudice d’appello che risolve esso stesso la causa principale - Non luogo a rispondere.#Causa C-525/06.
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 24 marzo 2009.#De Nationale Loterij NV contro Customer Service Agency BVBA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van koophandel te Hasselt - Belgio.#Impugnazione di una sentenza recante domanda di pronuncia pregiudiziale - Giudice d’appello che risolve esso stesso la causa principale - Non luogo a rispondere.#Causa C-525/06.
ECLI:EU:C:2009:179Eu Chamb 02 C24 mar 2009
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 marzo 2009 ( *1 )
Nel procedimento C-525/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgio), con decisione 15 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il , nella causa
De Nationale Loterij NV
contro
Customer Service Agency BVBA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), P. Kūris, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 CE. |
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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento tra la De Nationale Loterij NV (in prosieguo: la «Nationale Loterij») e il Customer Service Agency BVBA, inteso, da un lato, a far constatare che le attività di quest’ultima, consistenti nel reclutare persone al fine della partecipazione collettiva e individuale alla Euro Millions, un tipo di lotteria organizzato su scala europea, costituiscono un’infrazione alle leali pratiche commerciali e violano il monopolio legale concesso alla Nationale Loterij per quanto riguarda l’organizzazione delle lotterie pubbliche e, dall’altro, a che sia disposta la cessazione immediata delle dette attività. |
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3 |
Il Rechtbank van Koophandel te Hasselt, nutrendo dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della normativa belga in materia di giochi d’azzardo che era chiamato ad applicare, ed in particolare la legge 19 aprile 2002, avente ad oggetto la razionalizzazione del funzionamento e della gestione della Lotteria Nazionale (Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, Belgisch Staatsblad del , pag. 18828), e interrogandosi, in particolare, circa la compatibilità del monopolio legale della Nationale Loterij per l’organizzazione di lotterie pubbliche con l’art. 49 CE, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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4 |
Dopo essere stata adita la Corte, la Nationale Loterij ha interposto appello avverso la decisione di rinvio pregiudiziale dinanzi allo Hof van Beroep te Antwerpen. |
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Con sentenza 8 novembre 2007, il detto giudice d’appello riformava la decisione di rinvio e condannava la Customer Service Agency BVBA, in ragione del mancato rispetto della normativa nazionale, a cessare le sue attività pena una ammenda di EUR 5000 per ogni infrazione constatata. Nella sua sentenza lo Hof van Beroep te Antwerpen ha considerato che giustamente il giudice di primo grado ha sollevato la questione della compatibilità della normativa nazionale con l’art. 49 CE. Tuttavia ha ritenuto che la risposta a tale questione era chiara e che non era necessario adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale. Dopo un esame della normativa nazionale alla luce della sentenza della Corte , causa C-243/01, Gambelli e a. (Racc. pag. I-13031), ha ritenuto tale normativa compatibile con il diritto comunitario. |
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6 |
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nel caso di un giudice che non sia di ultima istanza, l’art. 234 CE non esclude che i relativi provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla Corte siano soggetti ai normali mezzi d’impugnazione predisposti dal diritto interno (sentenze 12 febbraio 1974, causa 146/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 139, punto 3, e , causa C-210/06, Cartesio, Racc. pag. I-9641, punto 89). |
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Inoltre, l’interpretazione dell’art. 234 CE figurante al punto 98 della sentenza Cartesio non è pertinente riguardo alla causa principale. Nella causa che ha dato luogo alla detta sentenza Cartesio, la Corte si è trovata di fronte a norme di diritto nazionale relative al diritto di appello avverso una decisione che ordina un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l’intera causa principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio è oggetto di un appello limitato. Allo stesso punto 98 la Corte ha dichiarato che l’art. 234, secondo comma, CE deve essere interpretato nel senso che la competenza che tale disposizione del Trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall’applicazione di siffatte norme, che consentono al giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso. Una siffatta interpretazione non è trasponibile nella causa principale, poiché, in questa, la controversia non è più pendente dinanzi al giudice del rinvio. |
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Infatti, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha risolto esso stesso la controversia tra le parti nella causa principale assumendosi così la responsabilità di assicurare il rispetto del diritto comunitario. |
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È giocoforza constatare che non vi è più controversia dinanzi al giudice del rinvio. |
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Poiché la giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche, ma il bisogno inerente all’effettiva soluzione del contenzioso (v., in particolare, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-225/02, García Blanco, Racc. pag. I-523, punto 28), una soluzione alle questioni sottoposte non è quindi più necessaria. |
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Pertanto, anche in assenza di un ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio cui spetta in via di principio trarre le conseguenze da una sentenza pronunciata in secondo grado contro la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale e, in particolare, concludere che occorre mantenere immutata, modificare o revocare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza Cartesio, cit., punto 96), si deve, nella specie, constatare che non occorre rispondere alla detta domanda. |
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) così provvede: |
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Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-525/06. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.
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