Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 25 ottobre 2007.#Bart Nijs contro Corte dei conti delle Comunità europee.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Rapporto di valutazione della carriera - Decisione recante la determinazione definitiva del rapporto - Decisione di promuovere un altro dipendente al grado di traduttore-revisore - Domanda di risarcimento del danno - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.#Causa C-495/06 P.

ECLI:EU:C:2007:644Eu Chamb 07 C25 ott 2007

Testo completo

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

25 ottobre 2007

Causa C-495/06 P

Bart Nijs

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Impugnazione – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Rapporto di valutazione della carriera – Decisione recante la determinazione definitiva del rapporto – Decisione di promuovere un altro funzionario al grado di traduttore-revisore – Domanda di risarcimento del danno – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (Racc. FP pagg. I-A-2-195 e II‑A‑2‑999), con la quale il Tribunale ha respinto – nella parte in cui si basa su motivi diversi dall’assenza di motivazione – il ricorso avente ad oggetto, da una parte, l’annullamento della decisione recante determinazione definitiva del rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per l’esercizio 2003, della decisione recante attribuzione dei punti di merito del ricorrente a titolo dell’esercizio 2003 e della decisione di non promuoverlo nel 2004, nonché della decisione di rigetto del reclamo proposto contro tali decisioni e, dall’altra, una domanda di risarcimento del danno subito.

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Nijs è condannato alle spese.

Massime

1.        Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

2.        Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]


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