Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2007.#Auto Peter Petschenig GmbH contro Toyota Frey Austria GmbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Handelsgericht Wien - Austria.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Concorrenza - Accordo per la distribuzione di autoveicoli - Esenzione per categoria - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Art. 5, n. 3 - Risoluzione da parte del fornitore - Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 - Necessità di riorganizzare la rete distributiva.#Causa C-273/06.

ECLI:EU:C:2007:66Eu Chamb 07 C26 gen 2007

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Handelsgericht Wien – Interpretazione dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25), e del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30) – Risoluzione di un accordo di distribuzione da parte del fornitore con un preavviso di un anno, motivata dalla necessità di riorganizzare l’intera rete distributiva o una parte sostanziale della stessa a causa dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002.

Dispositivo

Dispositivo

1) L’entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessario riorganizzare la rete distributiva di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’articolo [81] paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Tuttavia, tale entrata in vigore può, tenuto conto dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, aver reso necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione.

2) La realizzazione ad opera di un fornitore, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, di un sistema di distribuzione selettiva nell’ambito del quale, da un lato, i distributori non sono più soggetti a restrizioni del territorio sul quale possono vendere i prodotti contrattuali e, dall’altro, i riparatori autorizzati possono limitare le loro attività alla sola fornitura di servizi di manutenzione e riparazione, è idonea a costituire una riorganizzazione della rete distributiva ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Spetta ai giudici nazionali ed agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti e, segnatamente, delle prove prodotte a tal fine dal fornitore.