ECLI:EU:C:2008:193•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze.#Causa C-522/06.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2008.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze.#Causa C-522/06.
ECLI:EU:C:2008:193Eu Chamb 05 C3 apr 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Artt. 16, n. 5, e 17, n. 1 – Mancata adozione di provvedimenti per definire i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze controllate previste dall’art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori – Mancata adozione delle misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e mancata effettuazione di controlli onde verificare l’eventuale presenza di fughe
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno del Belgio:
– non avendo definito i requisiti professionali minimi necessari per alcuni membri del personale operante nel recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate conformemente all’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e
– non avendo adottato, per quanto riguarda la Regione vallona, tutte le misure precauzionali praticabili al fine di evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non avendo effettuato controlli annuali onde verificare l’eventuale presenza di fughe, conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2037/2000,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle suddette disposizioni di tale regolamento.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.