ECLI:EU:C:2008:36•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 gennaio 2008.#The Queen, su istanza di Ezgi Payir, Burhan Akyuz e Birol Ozturk contro Secretary of State for the Home Department.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito.#Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Art. 6, n. 1, primo trattino - Lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro - Permesso di ingresso in qualità di studente o di persona alla pari - Incidenza sul diritto di soggiorno.#Causa C-294/06.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 gennaio 2008.#The Queen, su istanza di Ezgi Payir, Burhan Akyuz e Birol Ozturk contro Secretary of State for the Home Department.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito.#Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Art. 6, n. 1, primo trattino - Lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro - Permesso di ingresso in qualità di studente o di persona alla pari - Incidenza sul diritto di soggiorno.#Causa C-294/06.
ECLI:EU:C:2008:36Eu Chamb 03 C24 gen 2008
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
24 gennaio 2008 ( *1 )
«Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Art. 6, n. 1, primo trattino — Lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro — Permesso di ingresso in qualità di studente o di persona alla pari — Incidenza sul diritto di soggiorno»
Nel procedimento C-294/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con ordinanza 28 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2006, nelle cause tra
The Queen, su istanza di:
Ezgi Payir,
Burhan Akyuz,
Birol Ozturk
e
Secretary of State for the Home Department,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2007,
considerate le osservazioni presentate:
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per la sig.ra Payir, dal sig. S. Cox, barrister, e dalla sig.ra R. Despicht, solicitor; |
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per i sigg. Akyuz e Ozturk, dalla sig.ra N. Rogers, barrister; |
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per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Saini, barrister; |
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per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti; |
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per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato; |
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per il governo olandese, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti; |
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per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e della Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono opposti, l’una, la sig.ra Payir, l’altra, i sigg. Akyuz e Ozturk, al Secretary of State for the Home Department (Ministro britannico dell’Interno e, in determinati ambiti, della Giustizia; in prosieguo: il «Secretary of State»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di prolungare il loro permesso di soggiorno. |
Contesto normativo
La normativa comunitaria
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3 |
L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 stabilisce quanto segue: «1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
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La normativa nazionale
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4 |
Le disposizioni pertinenti relative alle persone che ricoprono impieghi alla pari sono enunciate in particolare ai nn. 88-93 delle norme generali sull’immigrazione adottate nel 1994 dal Parlamento del Regno Unito (United Kingdom Immigration Rules, House of Commons Paper 395; legge britannica relativa alle norme generali sull’immigrazione; in prosieguo: le «Immigration Rules») nei termini seguenti: «Definizione di impiego “alla pari”
Requisiti per l’autorizzazione all’ingresso quale persona “alla pari”
Autorizzazione all’ingresso quale persona “alla pari”
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5 |
Le disposizioni in materia di immigrazione relative agli studenti sono enunciate in particolare ai nn. 57-62 delle Immigration Rules: «Condizioni per l’autorizzazione all’ingresso come studente
Autorizzazione all’ingresso come studente
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6 |
In base all’allegato A, punto 4, capo 3, delle direttive della direzione dell’immigrazione del Secretary of State («Immigrations Directorate’s Instructions»): «Gli studenti di età superiore ai sedici anni che sono soggetti alle condizioni del Code 2 [tra cui risulta la condizione che limita la libertà di accettare un impiego] possono accettare un’attività lavorativa a tempo parziale o da svolgersi durante il periodo delle vacanze senza la necessità di ottenere l’assenso del locale ufficio di collocamento [“local Jobcentre”]. Analogamente, potranno accettare impieghi nell’ambito di un corso universitario comportante un periodo di lavoro o intraprendere un tirocinio senza essere tenuti a ottenere un permesso di lavoro [rilasciato dalle competenti autorità del Regno Unito]. Gli studenti non dovrebbero lavorare per più di venti ore settimanali durante il periodo delle lezioni (…)». |
Cause principali e questioni pregiudiziali
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7 |
Le cause riguardano, da un lato, una ragazza alla pari, la sig.ra Payir, e, dall’altro, due studenti, i sigg. Akyuz e Ozturk. |
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8 |
La sig.ra Payir, che aveva all’epoca 21 anni, ha ottenuto un permesso di ingresso nel Regno Unito, seguito dal rilascio, nel mese di aprile 2000, di un visto d’ingresso valido fino al mese di aprile 2002. Tale visto d’ingresso è stato rilasciato a condizione che la sig.ra Payir non fosse autorizzata a svolgere alcuna attività lavorativa, retribuita o meno, diversa da quella alla pari. |
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9 |
Al momento dell’ingresso nel Regno Unito, la sig.ra Payir è stata assunta come ragazza alla pari da una prima famiglia, e successivamente, a partire dal mese di marzo 2001, da una seconda famiglia, per la quale lavorava per 15-25 ore settimanali. Le erano garantiti vitto e alloggio, oltre ad una retribuzione di GBP 70 (circa EUR 103) a settimana. |
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10 |
Nel mese di aprile 2002, prima della scadenza del suo permesso d’ingresso, la sig.ra Payir ha presentato domanda al Secretary of State per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno più esteso nel Regno Unito, affermando, sulla base dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, di essere occupata da più di un anno presso lo stesso datore di lavoro e di intendere restare al servizio di quest’ultimo. La sua domanda è stata respinta con decisione 18 agosto 2004. |
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11 |
La sig.ra Payir ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court). Tale giudice, accogliendo il ricorso, ha annullato la suddetta decisione e ha ordinato al Secretary of State di prorogare il permesso d’ingresso della sig.ra Payir, eliminando la condizione iniziale che limitava l’accesso dell’interessata al mercato del lavoro. Il permesso d’ingresso della sig.ra Payir è stato prorogato fino al 2 agosto 2006. Nel mese di ottobre 2005 quest’ultima è stata assunta presso un negozio in qualità di addetta alle vendite. |
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12 |
Il Secretary of State ha proposto appello contro la decisione della High Court, in quanto l’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non sarebbe applicabile alle persone alla pari. |
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13 |
I sigg. Akyuz e Ozturk sono entrati nel Regno Unito rispettivamente nel 1999 e nel 1997 in qualità di studenti muniti di permessi d’ingresso, seguiti dal rilascio di permessi di soggiorno. Questi ultimi precisavano che gli interessati erano autorizzati a lavorare per un massimo di venti ore settimanali durante il periodo delle lezioni. |
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14 |
Durante gli studi questi due cittadini turchi hanno lavorato a tempo parziale come camerieri in un ristorante, ed è stato loro offerto dal datore di lavoro un prolungamento del loro contratto di lavoro. Prima della scadenza dei rispettivi permessi d’ingresso o dei permessi di soggiorno come studenti, i sigg. Akyuz e Ozturk hanno presentato domanda al Secretary of State, rispettivamente nei mesi di luglio 2003 e gennaio 2004, per ottenere il rilascio dei permessi di soggiorno, in forza dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. A seguito del rigetto delle loro domande in data 18 agosto 2004, gli interessati hanno proposto ricorsi di legittimità dinanzi alla High Court, che li ha accolti. Il Secretary of State ha proposto appello contro le decisioni della High Court, sostenendo che l’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non è applicabile agli studenti. |
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15 |
I ricorsi della sig.ra Payir e dei sigg. Akyuz e Ozturk sono stati esaminati congiuntamente dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). |
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16 |
Tale giudice rileva che questi tre cittadini turchi sono stati considerati dalla High Court come lavoratori, secondo il significato ascritto a tale nozione dalla Corte di giustizia, in particolare nella sentenza 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden (Racc. pag. I-7747, punto 24). |
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17 |
Pur avallando tale constatazione della High Court, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ritiene necessario prendere altresì in considerazione la giurisprudenza della Corte, secondo la quale gli Stati membri possono istituire regimi a carattere sociale. Ne risulterebbe che, anche qualora tali regimi implichino lo svolgimento di un’attività lavorativa, essi non portano necessariamente all’integrazione degli interessati nel regolare mercato del lavoro di tali Stati. |
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18 |
Nelle cause principali, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) nutre dubbi in merito alla possibilità, per i cittadini turchi interessati, di avvalersi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Ciò premesso, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
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Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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19 |
Le questioni poste nelle due cause sono identiche e riguardano, da un lato, le persone alla pari e, dall’altro, gli studenti. |
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20 |
Come risulta da tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente privi tale cittadino della qualifica di «lavoratore» e osti al suo inserimento nel «regolare mercato del lavoro» di tale Stato membro ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, cosicché egli non possa avvalersi di tale disposizione al fine di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo. |
Osservazioni presentate alla Corte
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21 |
La sig.ra Payir, i sigg. Akyuz e Ozturk nonché la Commissione delle Comunità europee esprimono punti di vista convergenti. Essi sono dell’avviso che cittadini turchi, quali quelli di cui alle cause principali, soddisfino i requisiti necessari per rivestire la qualifica di «lavoratori» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Sotto la direzione di un’altra persona essi avrebbero fornito prestazioni effettive e reali aventi valore economico certo, in contropartita delle quali avrebbero ricevuto una retribuzione. |
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22 |
Tali cittadini turchi sarebbero inseriti nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Sarebbero entrati legalmente nel territorio di tale Stato e avrebbero avuto accesso, allo stesso modo, al mercato del lavoro del detto Stato. In particolare, non avrebbero commesso alcuna frode al fine di ottenere e svolgere l’attività lavorativa loro affidata. Di conseguenza, la loro posizione sul mercato del lavoro sarebbe stabile e non precaria. |
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23 |
Nella misura in cui tali cittadini soddisfano i requisiti elencati all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, essi potrebbero avvalersi di tale disposizione per ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo. Non sarebbe necessario né pertinente indagare i motivi sulla scorta dei quali il Regno Unito ha rilasciato i permessi d’ingresso e di soggiorno che li riguardano, ossia consentire l’ingresso dei giovani esclusivamente in qualità di persone alla pari o in qualità di studenti, per un periodo limitato. |
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24 |
Il governo del Regno Unito nonché i governi tedesco, italiano e olandese sostengono, al contrario, che i motivi del soggiorno sono rilevanti. L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 avrebbe ad oggetto il diritto di accesso ad un’occupazione per i cittadini turchi autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori. I cittadini turchi che, come la sig.ra Payir e i sigg. Akyuz e Ozturk, sono entrati nel Regno Unito senza rivestire siffatta qualifica, non potrebbero avvalersi di tale disposizione. Pertanto, anche qualora l’attività svolta da tali cittadini possa essere considerata come attività economica reale ed effettiva, da ciò non conseguirebbe che gli interessati rivestano la qualifica di lavoratori, né che essi siano inseriti nel regolare mercato dello Stato membro ospitante ai sensi della predetta disposizione. |
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25 |
Ammettere che i cittadini turchi autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persone alla pari o in qualità di studenti possano avvalersi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 comporterebbe conseguenze gravi. Innanzi tutto, ne risulterebbe che gli Stati membri non sarebbero liberi di stabilire le condizioni che disciplinano l’ingresso dei cittadini turchi nel loro territorio. Inoltre, si incoraggerebbe l’elusione delle normative nazionali, poiché le persone in questione hanno interesse a presentarsi come studenti o come persone alla pari al fine di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro nel territorio del quale essi sono entrati. Infine, gli Stati membri sarebbero portati a limitare la propria politica di accoglienza degli studenti e delle persone alla pari di nazionalità turca, a discapito di questi due gruppi di interessati. |
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26 |
I governi tedesco e olandese aggiungono che il fatto di assimilare la situazione dello studente o della persona alla pari che svolge un’attività a tempo parziale a quella di un lavoratore ordinario è contraria all’approccio adottato dal legislatore comunitario nella direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12). A loro parere, tale direttiva effettuerebbe appunto una distinzione tra lo studente e il lavoratore. |
Risposta della Corte
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27 |
Per rispondere alle questioni poste, così come riformulate al punto 20 della presente sentenza, occorre rammentare le tre condizioni elencate all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. |
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28 |
La prima condizione verte sulla qualità di lavoratore. Secondo una giurisprudenza costante, affinché tale condizione sia soddisfatta, il cittadino turco deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v. sentenza Birden, cit., punto 25, e la giurisprudenza ivi citata). |
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29 |
La seconda condizione posta riguarda l’appartenenza al regolare mercato del lavoro. La Corte ha dichiarato che tale nozione indica tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni di legge e regolamentari dello Stato membro ospitante e che hanno quindi il diritto di esercitare un’attività lavorativa nel suo territorio (v. sentenza Birden, cit., punto 51). |
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30 |
L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 presuppone, quale terza condizione, l’esistenza di un regolare impiego, ossia di una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e, a tale titolo, l’esistenza di un diritto di soggiorno non contestato (v. sentenza 19 novembre 2002, causa C-188/00, Kurz, Racc. pag. I-10691, punto 48). |
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31 |
Secondo l’ordinanza di rinvio, sia la sig.ra Payir sia i sigg. Akyuz e Ozturk hanno fornito prestazioni che costituiscono attività economiche reali ed effettive. Dal fascicolo si evince che essi hanno lavorato sotto la direzione di un datore di lavoro ed hanno percepito una retribuzione in contropartita delle rispettive prestazioni. La sig.ra Payir ha lavorato tra le 15 e le 25 ore settimanali, mentre i sigg. Akyuz e Ozturk per un massimo di 20 ore a settimana. Non è dimostrato che le attività svolte dagli interessati fossero puramente marginali. Pertanto, in base alla descrizione che ne è stata fornita, tali attività presentano le caratteristiche necessarie per consentire, in linea di principio, a coloro che le esercitano di essere qualificati come «lavoratori» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. |
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32 |
Per quanto attiene alle altre due condizioni, il giudice del rinvio precisa che la sig.ra Payir, nonché i sigg. Akyuz e Ozturk, hanno rispettato la normativa nazionale sull’immigrazione e sono pertanto entrati legalmente nel Regno Unito. Tale giudice aggiunge che gli interessati hanno occupato impieghi conformi non solo alle norme in materia di immigrazione, ma altresì al diritto del lavoro e, in particolare, che tali impieghi soddisfarebbero le condizioni relative al loro permesso d’ingresso nel territorio nazionale. Sarebbe pacifico che essi godevano di un diritto di soggiorno non contestato. |
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33 |
Di conseguenza, le caratteristiche degli impieghi occupati dai tre cittadini turchi di cui alla causa principale, così come presentate dal giudice del rinvio, soddisfano altresì le altre due condizioni enunciate all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, ossia l’inserimento nel regolare mercato del lavoro e l’occupazione di un regolare impiego. |
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34 |
Si pone tuttavia la questione di stabilire se la qualità di persona alla pari, o di studente, dei cittadini turchi le cui attività soddisfano, peraltro, le tre condizioni previste dal suddetto art. 6, n. 1, privi tali cittadini della qualifica di lavoratori ed osti all’inserimento di questi ultimi nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi di tale disposizione. |
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35 |
A tale proposito occorre innanzi tutto sottolineare che l’eventuale finalità sociale del permesso di ingresso rilasciato agli studenti o alle persone alla pari, nonché del diritto di lavorare che è loro concesso, nulla toglie, in quanto tale, al carattere regolare delle attività svolte dagli interessati e non osta, pertanto, al loro inserimento nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. La Corte ha statuito, al punto 51 della citata sentenza Birden, che la nozione di regolare mercato del lavoro non può essere interpretata nel senso che essa riguardi il mercato generale del lavoro in contrapposizione ad un mercato circoscritto avente una particolare finalità sociale e sostenuto dalle pubbliche autorità. |
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36 |
Si deve inoltre ricordare che la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l’ingresso nel proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limita a disciplinare, all’art. 6, la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (sentenza 30 settembre 1997, causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 23). |
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37 |
In base ad una giurisprudenza costante, l’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è finalizzato al progressivo consolidamento della posizione dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante (v., in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-230/03, Sedef, Racc. pag. I-157, punto 34). |
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38 |
Tale disposizione si riferisce quindi ai cittadini turchi che rivestono la qualità di lavoratori nello Stato membro ospitante, senza tuttavia esigere che essi siano entrati nella Comunità in quanto lavoratori. Essi possono aver acquisito tale qualifica successivamente al loro ingresso nella stessa. Pertanto, nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Birden, il sig. Birden, che era stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro, si era in un primo momento trovato in una situazione di disoccupazione in tale Stato prima di ottenere un impiego retribuito. Nella causa all’origine della citata sentenza Kurz, il cittadino turco in questione era stato autorizzato a entrare nella Comunità all’età di 15 anni non in quanto lavoratore, ma al fine di seguire una formazione professionale come idraulico. |
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39 |
Soltanto al termine del primo anno di lavoro, e se sono soddisfatte le condizioni poste dall’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, il cittadino turco può chiedere il rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro nonché il diritto di soggiorno ad esso relativo. |
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40 |
Al fine di verificare se i cittadini turchi soddisfino tali condizioni, non si tiene conto dello scopo per cui gli interessati sono stati autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. La Corte ha infatti più volte dichiarato che l’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non subordina il riconoscimento dei diritti da esso attribuiti ai lavoratori turchi ad alcun requisito riguardante il motivo per il quale un diritto d’ingresso, di lavoro e di soggiorno era stato loro inizialmente concesso (v. sentenza 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punti 51 e 52, e la giurisprudenza ivi citata). La Corte ha quindi statuito che l’intenzione espressa da un cittadino turco di ritornare nel suo paese di origine dopo avere trascorso alcuni anni nello Stato membro ospitante non può impedirgli di avvalersi dei diritti garantiti dal detto art. 6, n. 1. La situazione sarebbe diversa solo nel caso in cui tale cittadino avesse cercato di ingannare le autorità competenti esprimendo una falsa intenzione, al solo scopo di indurre tali autorità a rilasciargli indebitamente le necessarie autorizzazioni (v., in tal senso, sentenza Günaydin, cit., punti 54 e 60). |
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41 |
Come emerge dalla citata sentenza Günaydin, il fatto che tale cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di seguirvi un corso di studi e che i suoi permessi di soggiorno siano stati inizialmente assoggettati al divieto di prestare un’attività retribuita non impedisce all’interessato di avvalersi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, una volta che egli ha poi legalmente ottenuto un lavoro retribuito e ha lavorato per almeno un anno presso lo stesso datore di lavoro. |
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42 |
Nemmeno l’eventuale limitazione nel tempo del contratto di lavoro può rappresentare un ostacolo all’applicazione dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Invero, la Corte ha dichiarato che, ove il carattere temporaneo imposto al rapporto di lavoro fosse sufficiente per inficiare la regolarità dell’attività lavorativa legalmente svolta dall’interessato, gli Stati membri avrebbero la possibilità di privare indebitamente i lavoratori emigranti turchi che essi hanno autorizzato ad entrare nel loro territorio, e che ivi hanno esercitato un’attività economica regolare per un periodo ininterrotto di almeno un anno, del godimento di diritti che sono loro direttamente conferiti dal detto art. 6, n. 1 (v. sentenza Birden, cit., punto 64). |
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43 |
Pertanto, al fine di stabilire se un cittadino turco, legalmente entrato nel territorio di uno Stato membro, possa avvalersi dei diritti conferiti dall’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, dopo avere lavorato per un anno entro tale territorio, occorre verificare se l’interessato soddisfi le condizioni oggettive previste da tale disposizione, senza che sia necessario tenere conto dei motivi per i quali gli è stato inizialmente conferito il diritto di ingresso in tale territorio, né dei limiti temporali eventualmente connessi al suo diritto al lavoro. Secondo una giurisprudenza costante, le autorità nazionali non possono subordinare a condizioni né limitare l’applicazione di siffatti diritti, salvo privare di ogni efficacia pratica la detta decisione (v. sentenze Günaydin, cit., punti 37-40 e 50; Birden, cit., punto 19; Kurz, cit., punto 26; 21 ottobre 2003, cause riunite C-317/01 e C-369/01, Abatay e a., Racc. pag. I-12301, punto 78, e Sedef, cit., punto 34). |
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44 |
Di conseguenza, in casi simili a quelli di cui alla causa principale, i motivi per i quali il permesso d’ingresso è stato concesso ai cittadini turchi in questione, ovverosia la prestazione di un’attività come persona alla pari o la frequenza di un corso di studi, non possono di per se stessi impedire agli interessati di avvalersi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Ciò vale altresì per le necessarie dichiarazioni di tali cittadini, recanti l’intenzione di non desiderare rimanere nello Stato membro ospitante per un periodo superiore a due anni, ovvero di volerlo lasciare al termine degli studi, e per i limiti temporali dei rispettivi permessi di soggiorno. |
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45 |
Una volta che le condizioni ricordate ai punti 27-30 della presente sentenza sono soddisfatte e, in particolare, che l’effettiva sussistenza del lavoro effettuato dai cittadini turchi di cui trattasi è provata, non è pertinente il fatto che tali persone siano entrate in qualità di studenti per frequentare un corso di studi o in qualità di persone alla pari al fine di apprendere la lingua dello Stato membro ospitante. Se tali cittadini turchi pervengono, per proprio merito, a soddisfare le condizioni previste ai tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, non possono essere privati della possibilità di fruire dei diritti loro attribuiti dalla detta disposizione con modalità graduali, in funzione della durata dell’esercizio dell’attività di lavoro subordinato (v., in tal senso, sentenza Günaydin, cit., punto 37). |
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46 |
Stanti tali premesse, non può accogliersi la tesi prospettata dagli Stati membri che hanno presentato osservazioni, secondo cui uno studente o una persona alla pari potrebbe eludere la normativa dello Stato membro ospitante per ottenere progressivamente un diritto di accesso illimitato al mercato del lavoro di quest’ultimo. Infatti, non può configurarsi alcuna elusione di tale normativa, in quanto gli interessati si limitano ad esercitare un diritto previsto espressamente dalla decisione n. 1/80. La situazione sarebbe diversa soltanto se questi ultimi avessero ottenuto in modo fraudolento un diritto di ingresso nel territorio di uno Stato membro, esprimendo la falsa intenzione di seguire un corso di studi o di prestare un’attività come persone alla pari. Per contro, una volta che l’effettiva sussistenza della loro intenzione si concretizza nella reale frequenza di un corso di studi o nella prestazione di un’attività come persone alla pari, che essi ottengono legalmente un lavoro nello Stato membro ospitante e soddisfano le condizioni previste all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, gli interessati possono avvalersi pienamente dei diritti loro conferiti da tale disposizione. |
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47 |
I governi tedesco e olandese fanno infine riferimento alla direttiva 2004/114. Dall’economia di tale direttiva essi inferiscono che il legislatore comunitario abbia inteso consentire allo studente di accedere ad un impiego e di lavorare per un certo numero di ore, senza tuttavia essere considerato come un lavoratore subordinato e, di conseguenza, senza potersi inserire, di tal guisa, nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. |
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48 |
Tuttavia, tale direttiva non risulta pertinente. In forza del suo art. 4, n. 1, lett. a), la suddetta direttiva si applica, invero, lasciando impregiudicate le disposizioni più favorevoli risultanti da accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall’altra. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, la direttiva 2004/114 non può giustificare una lettura restrittiva dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, e non consente di interpretare tale disposizione. |
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49 |
Occorre pertanto rispondere alla questione deferita dichiarando che il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente non può privare quest’ultimo della qualifica di «lavoratore» né ostare al suo inserimento nel «regolare mercato del lavoro» di tale Stato membro ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Tale circostanza non può, di conseguenza, impedire al detto cittadino di avvalersi di tale disposizione al fine di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente non può privare quest’ultimo della qualifica di «lavoratore» né ostare al suo inserimento nel «regolare mercato del lavoro» di tale Stato membro ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione. Tale circostanza non può, di conseguenza, impedire al detto cittadino di avvalersi di tale disposizione al fine di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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