ECLI:EU:C:2008:164•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2008.#Heinrich Stefan Schneider contro Land Rheinland-Pfalz.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.#Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Protezione delle menzioni tradizionali - Traduzione in un’altra lingua - Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore.#Causa C-285/06.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2008.#Heinrich Stefan Schneider contro Land Rheinland-Pfalz.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.#Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Protezione delle menzioni tradizionali - Traduzione in un’altra lingua - Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore.#Causa C-285/06.
ECLI:EU:C:2008:164Eu Chamb 04 C13 mar 2008
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 marzo 2008 ( *1 )
«Agricoltura — Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli — Protezione delle menzioni tradizionali — Traduzione in un’altra lingua — Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore»
Nel procedimento C-285/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione 16 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2006, nella causa tra
Heinrich Stefan Schneider
contro
Land Rheinland-Pfalz,
con l’intervento di:
Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
|
— |
per il sig. Schneider, dagli avv.ti H. Böckel e H. Uhlmann, Rechtsanwälte; |
|
— |
per il Land Rheinland-Pfalz, dai sigg. M. Justen e C. Pause, in qualità di agenti; |
|
— |
per il governo greco, dalle sig.re S. Charitaki e S. Papaioannou, in qualità di agenti; |
|
— |
per il governo spagnolo, dal sig. J. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente; |
|
— |
per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato; |
|
— |
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Jimeno Fernández e F. Erlbacher, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512 (GU L 241, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 753/2002»). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Schneider e il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato) circa l’utilizzo delle menzioni «Réserve», «Grande Réserve», «Reserve» e «Privat-Reserve» per la commercializzazione di vini. |
Ambito normativo
Regolamento n. 1493/1999
|
3 |
Il cinquantesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1493/1999 è così formulato: «la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi; è opportuno pertanto che il presente regolamento fissi norme in materia che tengano conto di legittimi interessi dei consumatori e dei produttori e promuovano l’agevole funzionamento del mercato interno e la produzione di prodotti di qualità; i principi fondamentali di queste norme devono prevedere l’uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto e di fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l’uso facoltativo di altre indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente». |
|
4 |
L’art. 47, nn. 1 e 2 di questo regolamento prevede: «1. Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII. Tali disposizioni tengono conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare quanto segue:
(…)». |
|
5 |
L’art. 48 di tale regolamento stabilisce: «La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:
(…)». |
|
6 |
L’allegato VII, B, dello stesso regolamento sotto il titolo «Indicazioni facoltative» enuncia:
|
Il regolamento n. 753/2002
|
7 |
In base ai ‘considerando’ quarto e diciottesimo del regolamento n. 753/2002: «Il presente regolamento deve salvaguardare gli obiettivi della tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo dei prodotti di qualità di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 1493/1999. (…) (…) L’impiego e la regolamentazione di talune menzioni (diverse dalle denominazioni d’origine) che servono a descrivere prodotti vitivinicoli di qualità costituiscono una prassi consolidata nella Comunità. Tali espressioni tradizionali possono evocare, nella mente dei consumatori, un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino o ancora un evento legato alla storia del vino. Per garantire un’equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, occorre definire un quadro comune per la registrazione e la protezione di siffatte espressioni tradizionali». |
|
8 |
L’art. 6 di questo regolamento intitolato «Norme comuni a tutte le menzioni figuranti sull’etichettatura» prevede: «1. In applicazione dell’allegato VII, sezione B.3, del regolamento (…) n. 1493/1999, l’etichettatura dei prodotti di cui trattasi può essere completata con altre indicazioni a condizione che queste ultime non siano tali da creare un rischio di confusione nella mente delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne le indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1, del citato allegato e le indicazioni facoltative di cui alla sezione B.1, dello stesso allegato. 2. Per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato VII, sezione B.3, del regolamento n. 1493/1999, gli organismi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento possono esigere dagli imbottigliatori, dagli speditori o dagli importatori, nel rispetto delle norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, la prova dell’esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l’identità, la qualità, la composizione, l’origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l’elaborazione dello stesso. (…)». |
|
9 |
L’art. 23 del detto regolamento, intitolato «Definizione di “menzioni tradizionali complementari”» è così formulato: «Ai fini dell’applicazione dell’allegato VII, sezione B.1, lettera b), quinto trattino, del regolamento (…) n. 1493/1999, l’espressione “menzione tradizionale complementare” si utilizza tradizionalmente per indicare i vini di cui al presente titolo negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio». |
|
10 |
L’art. 24 dello stesso regolamento intitolato «Protezione delle menzioni tradizionali» stabilisce: «1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “menzioni tradizionali” si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23, i termini di cui all’articolo 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all’articolo 29 e all’articolo 38, paragrafo 3. 2. Le menzioni tradizionali che figurano nell’allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:
3. Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull’etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nell’allegato III se il vino in questione non ha diritto a tale designazione. (…) 4. (…) La protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’allegato III. Ogni menzione tradizionale che figura all’allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. Tali categorie sono le seguenti:
5. Per poter figurare nell’allegato III, sezione A, una menzione tradizionale deve essere conforme alle seguenti condizioni:
(…) 7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
(…)». |
|
11 |
L’allegato III del regolamento n. 753/2002 contiene l’elenco delle menzioni tradizionali di cui all’art. 24 di tale regolamento. In tale allegato figurano in particolare:
|
La causa principale e le questioni pregiudiziali
|
12 |
Il sig. Schneider è proprietario di un’azienda vinicola nel Land Renania-Palatinato, iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «Consulat des Weins». |
|
13 |
Un controllo effettuato nel corso del novembre 2002 ha consentito di accertare che il sig. Schneider produceva otto tipi di vino le cui etichette recavano la menzione della ragione sociale della sua azienda, nonché le due menzioni «Grande Réserve» per due vini della categoria di prezzo più elevata, «Réserve» per quattro vini di prezzo medio e «Terroir» o «Terroir Palatinat» per due vini della categoria di prezzo meno elevata. |
|
14 |
Con decisione 19 dicembre 2002, l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (direzione del controllo dei servizi) di Trier ha vietato al sig. Schneider di commercializzare i vini di cui trattasi con le menzioni in lingua francese «Réserve» e «Grande Réserve». |
|
15 |
Con decisione 19 maggio 2003, l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier ha respinto l’opposizione nella quale il sig. Schneider si dichiarava disposto ad usare, invece delle dette menzioni, le menzioni in lingua tedesca «Reserve» o «Privat-Reserve» e, in una lettera del 21 maggio 2003, ha indicato che nemmeno la menzione «Privat-Reserve» poteva essere accettata. |
|
16 |
Con sentenza 29 gennaio 2004, il Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraβe ha respinto il ricorso presentato dal sig. Schneider contro queste decisioni. |
|
17 |
Con sentenza 21 settembre 2004, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz ha respinto l’appello interposto dal sig. Schneider contro tale sentenza. |
|
18 |
Il sig. Schneider ha quindi presentato una domanda in «Revision» dinanzi al giudice del rinvio. |
|
19 |
In tale contesto il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
|
20 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’utilizzo di un’indicazione relativa ad un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità di un vino possa essere autorizzato solo ai sensi del combinato disposto dell’art. 47, n. 2, lett. b) e dell’allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002, o se l’utilizzo di una tale indicazione possa anche essere autorizzato ai sensi del combinato disposto del detto art. 47, n. 2, lett. c), e del detto allegato VII, B, punto 3. |
|
21 |
L’art. 47, n. 2, lett. a)-c), del regolamento n. 1493/1999 prevede che le regole relative alla designazione, alla denominazione e alla presentazione di taluni prodotti disciplinati da tale regolamento, nonché alla protezione di talune indicazioni e menzioni e di taluni termini comportano in particolare disposizioni che rendono obbligatorio l’utilizzo di talune menzioni (indicazioni obbligatorie) e disposizioni che autorizzano l’utilizzo di talune altre menzioni a certe condizioni nonché quello di altre menzioni, ivi comprese informazioni che possono risultare utili per i consumatori (indicazioni facoltative). |
|
22 |
A tal riguardo, l’allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, del detto regolamento precisa che, per i vini da tavola con indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in regioni determinate, l’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata da menzioni tradizionali complementari, in base a condizioni da determinarsi e secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore. |
|
23 |
Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, l’art. 23 del regolamento n. 753/2002 definisce la nozione di menzione tradizionale complementare. |
|
24 |
Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo il giudice del rinvio, le menzioni di cui trattasi nella causa principale non costituiscono menzioni tradizionali complementari ai sensi del detto art. 23 e dell’allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, del regolamento n. 1493/1999 poiché queste menzioni non sono state definite nella normativa tedesca. |
|
25 |
Pertanto, occorre esaminare se l’utilizzo delle menzioni di cui trattasi nella causa principale possa essere autorizzato a titolo del detto allegato VII, B, punto 3. |
|
26 |
Secondo questa disposizione, l’etichettatura di taluni vini può essere completata da altre indicazioni. |
|
27 |
Come risulta dall’art. 6, n. 2, del regolamento n. 753/2002, tali indicazioni possono riguardare la natura, l’identità, la qualità, la composizione, l’origine o provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l’elaborazione dello stesso. |
|
28 |
Tuttavia, il detto art. 6, n. 1, precisa che l’etichettatura dei prodotti di cui trattasi può essere completata con altre indicazioni, a condizione che queste ultime non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne le indicazioni obbligatorie di cui all’allegato VII, A, punto 1, del regolamento n. 1493/1999 e le indicazioni facoltative di cui allo stesso allegato VII, B, punto 1. |
|
29 |
Ne deriva che anche se non è escluso che l’utilizzo di un’indicazione relativa ad un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità d’un vino possa essere autorizzato a titolo dell’allegato VII, B, punto 3, del regolamento n. 1493/1999, tale non può essere il caso se questa indicazione è idonea a creare, nello spirito delle persone a cui essa è destinata, un rischio di confusione tra la detta indicazione e le menzioni tradizionali complementari di cui al detto allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, e all’art. 23 del regolamento n. 753/2002. |
|
30 |
Infatti, un’interpretazione in senso contrario finirebbe per privare di qualsiasi effetto utile la protezione conferita alle menzioni tradizionali dall’art. 24 del regolamento n. 753/2002. |
|
31 |
Spetta al giudice del rinvio valutare se le menzioni di cui trattasi nella causa principale siano idonee a creare un tale rischio. |
|
32 |
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il combinato disposto dell’art. 47, n. 2, lett. c) del regolamento n. 1493/1999, dell’allegato VII, B, punto 3, di questo stesso regolamento e dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 753/2002, deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di un’indicazione relativa a un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità di un vino può essere autorizzato a titolo di queste disposizioni solo se questa indicazione non è tale da creare, nello spirito delle persone a cui essa è destinata, un rischio di confusione tra la detta indicazione e le menzioni tradizionali complementari di cui al detto allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, e all’art. 23 del regolamento n. 753/2002. Spetta al giudice del rinvio valutare se le menzioni di cui trattasi nella causa principale siano idonee a creare un tale rischio. |
Sulla seconda questione
|
33 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se vi sia imitazione o evocazione di una menzione tradizionale ai sensi dell’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 unicamente nel caso in cui la lingua utilizzata è quella in cui tale menzione è indicata all’allegato III di questo regolamento o se tale possa essere il caso anche allorché la menzione di cui trattasi è tradotta in una lingua diversa da quella in cui essa è indicata nel detto allegato. |
|
34 |
In forza dell’art. 47, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1493/1999, le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati da questo stesso regolamento, nonché le disposizioni sulla protezione di talune indicazioni e menzioni e di taluni termini comportano, in particolare, disposizioni che disciplinano la protezione e il controllo di talune menzioni. |
|
35 |
L’art. 48, primo trattino, di questo regolamento prevede che la designazione e la presentazione dei prodotti cui si riferisce questo stesso regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda le informazioni di cui all’art. 47 del detto regolamento, e precisa che questa disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o simili. |
|
36 |
Orbene, le menzioni tradizionali di cui all’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 fanno parte delle dette indicazioni e godono della protezione prevista in tale disposizione. |
|
37 |
Secondo tale art. 24, n. 2, lett. a), le menzioni tradizionali che figurano all’allegato III di questo regolamento sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione. |
|
38 |
Certo, l’art. 24, n. 4, secondo comma, precisa che la protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’allegato III. |
|
39 |
Tuttavia, non si può escludere che la traduzione di una menzione tradizionale in una lingua diversa da quella in cui questa menzione è indicata in questo stesso allegato III possa costituire un’imitazione o un’evocazione di una menzione tradizionale ai sensi dell’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002, idonea a creare confusione o a indurre in errore le persone alle quali tale traduzione è rivolta. |
|
40 |
Infatti, un’interpretazione incompatibile con l’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 rischierebbe di disconoscere l’obiettivo di tutela dei legittimi interessi dei consumatori enunciato all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 e sarebbe quindi incompatibile con l’esigenza formulata al quarto ‘considerando’ del regolamento n. 753/2002. |
|
41 |
Peraltro, una tale interpretazione sarebbe incompatibile con la lettera stessa dell’art. 48, primo trattino, del regolamento n. 1493/1999, il quale prevede in maniera esplicita che questa disposizione si applica anche qualora menzioni tradizionali siano utilizzate in una traduzione. |
|
42 |
In tale caso, occorre assicurarsi, in particolare, che una tale traduzione non sia tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali è rivolta. |
|
43 |
Spetta al giudice del rinvio esaminare se tale sia il caso nella controversia ad esso sottoposta. |
|
44 |
Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 dev’essere interpretato nel senso che vi può essere imitazione o evocazione di una menzione tradizionale ai sensi di tale disposizione allorché questa menzione viene tradotta in una lingua diversa da quella in cui la detta menzione è indicata all’allegato III di questo regolamento qualora tale traduzione possa creare confusione o indurre in errore le persone alle quali essa è rivolta. Spetta al giudice del rinvio esaminare se tale sia il caso nella controversia ad esso sottoposta. |
Sulla terza questione
|
45 |
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se una menzione tradizionale elencata all’allegato III del regolamento n. 753/2002 sia protetta solo per quanto riguarda i vini provenienti dallo stesso Stato membro produttore da cui proviene questa menzione tradizionale o se questa sia protetta anche per quanto riguarda i vini che provengono da altri Stati membri produttori. |
|
46 |
In forza del cinquantesimo ‘considerando’ e dell’art. 47, n. 1, lett. a) e c), del regolamento n. 1493/1999, le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati da questo regolamento, nonché le disposizioni sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e di taluni termini adottate nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, hanno per obiettivo, in particolare, quello di assicurare la tutela dei legittimi interessi dei consumatori e di favorire il buon funzionamento del mercato interno. |
|
47 |
Conformemente al suo quarto ‘considerando’, il regolamento n. 753/2002 deve rispettare i detti obiettivi. |
|
48 |
In tale contesto, questo regolamento istituisce, come risulta dal suo diciottesimo ‘considerando’, un quadro comune per la registrazione e la protezione di talune espressioni tradizionali al fine di garantire un’equa concorrenza e di evitare che i consumatori siano indotti in errore. |
|
49 |
Ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che fa parte del quadro comune, le menzioni tradizionali che figurano all’allegato III di questo regolamento sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono. |
|
50 |
L’art. 24, n. 3, prevede che, per la designazione di un vino, non possono essere utilizzati sull’etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate in tale allegato III se tale vino non ha diritto ad una tale menzione tradizionale. |
|
51 |
L’art. 24, n. 4, terzo comma, stabilisce che ogni menzione tradizionale che figura al detto allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. |
|
52 |
In forza dell’art. 24, n. 5, lett. d), per poter figurare nell’allegato in questione, una menzione tradizionale deve essere associata ad uno, o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari. |
|
53 |
Da tutte queste disposizioni risulta che le menzioni tradizionali di cui all’art. 24 del regolamento n. 753/2002 devono essere legate ad una categoria o a più categorie di vini e che queste menzioni sono riservate alla categoria o alle categorie di vini alle quali esse si riferiscono. |
|
54 |
Queste categorie, che sono elencate all’art. 24, n. 4, terzo comma, sono, come risulta dalla formulazione stessa del n. 5, lett. d), dello stesso articolo, categorie di vini comunitari. |
|
55 |
A tale titolo, non si può quindi considerare che le dette categorie si riferiscono unicamente a vini provenenti da un solo Stato membro produttore, ma si deve invece ritenere che esse siano collegate a vini che provengono dall’insieme degli Stati membri produttori. |
|
56 |
In tale contesto, la protezione di una menzione tradizionale ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 753/2002 opera sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti dallo stesso Stato membro produttore da cui proviene questa menzione tradizionale sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie che provengono dagli altri Stati membri produttori. |
|
57 |
Un’interpretazione contraria finirebbe per privare del suo effetto utile la protezione delle menzioni tradizionali, garantita in tale art. 24, n. 2, e sarebbe incompatibile con gli obiettivi di protezione dei legittimi interessi dei consumatori e di buon funzionamento del mercato interno perseguiti dai regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002. |
|
58 |
Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 dev’essere interpretato nel senso che una menzione tradizionale che figura nell’allegato III di questo regolamento è protetta sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti dallo stesso Stato membro produttore da cui proviene tale menzione tradizionale sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie che provengono dagli altri Stati membri produttori. |
Sulle spese
|
59 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
|
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.