ECLI:EU:C:2008:295•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2008.#Evonik Degussa GmbH contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.#Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Mercato della metionina - Ammenda - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Principio di legalità delle pene - Snaturamento dei fatti - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento.#Causa C-266/06 P.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2008.#Evonik Degussa GmbH contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.#Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Mercato della metionina - Ammenda - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Principio di legalità delle pene - Snaturamento dei fatti - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento.#Causa C-266/06 P.
ECLI:EU:C:2008:295Eu Chamb 04 C22 mag 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) – Intesa relativa al mercato della metionina – Requisiti del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese.
3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
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