ECLI:EU:C:2007:730•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2007.#Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH e Stadtwerke Uelzen GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuto asseritamente concesso dalle autorità tedesche a talune centrali nucleari - Riserve per la chiusura delle centrali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi - Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale - Motivi di ordine pubblico.#Causa C-176/06 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2007.#Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH e Stadtwerke Uelzen GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuto asseritamente concesso dalle autorità tedesche a talune centrali nucleari - Riserve per la chiusura delle centrali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi - Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale - Motivi di ordine pubblico.#Causa C-176/06 P.
ECLI:EU:C:2007:730Eu Chamb 02 C29 nov 2007
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 26 gennaio 2006, causa T‑92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001)3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell’attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE – Obbligo in capo alla Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio previsto dell’art. 88, n. 2, CE, in caso di difficoltà di valutazione o di dubbi
Dispositivo
Dispositivo
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 gennaio 2006, causa T‑92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, è annullata.
2) Il ricorso presentato dalla Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, dalla Stadtwerke Tübingen GmbH e dalla Stadtwerke Uelzen GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell’attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, è irricevibile.
3) La Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, la Stadtwerke Tübingen GmbH e la Stadtwerke Uelzen GmbH sono condannate alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
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