Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2007.#Ermioni Komninou e altri contro Commissione delle Comunità europee.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Denuncia ai sensi dell’art. 226 CE - Trattamento riservato ai denuncianti dalla Commissione - Principi di buona amministrazione, di legittimo affidamento e di certezza del diritto - Portata - Art. 21 CE - Diritto di petizione - Portata delle constatazioni del Mediatore europeo.#Causa C-167/06 P.

ECLI:EU:C:2007:633Eu Chamb 04 C25 ott 2007

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come infondato un ricorso per risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti in seguito al trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia riguardante il finanziamento comunitario di un’unità di lagunaggio a Preveza in Grecia

Dispositivo

Dispositivo

1) L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, è annullata limitatamente al fatto che il Tribunale ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in quanto fondato sul motivo vertente su una violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE, è respinto.

4) La sig.ra Ermioni Komninou, i sigg. Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, le sig.re Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, il sig. Fotios Dimitriou, la sig.ra Zoe Dimitriou, il sig. Petros Bolossis, la sig.ra Despoina Bolossi, nonché i sigg. Konstantinos Bolossis e Thomas Bolossis sono condannati alle spese del presente ricorso. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha dato luogo all’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, sono mantenute secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale ordinanza.