ECLI:EU:C:2007:702•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2007.#Cofradía de pescadores "San Pedro" de Bermeo e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Ricevibilità - Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile - Ricorso incidentale - Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un’eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che essa respinge in quanto infondato - Assenza di interesse ad agire - Forza di giudicato.#Causa C-6/06 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2007.#Cofradía de pescadores "San Pedro" de Bermeo e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Ricevibilità - Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile - Ricorso incidentale - Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un’eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che essa respinge in quanto infondato - Assenza di interesse ad agire - Forza di giudicato.#Causa C-6/06 P.
ECLI:EU:C:2007:702Eu Chamb 02 C22 nov 2007
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 ottobre 2005, causa T‑415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il pagamento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio al trasferimento alla Repubblica francese di una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso principale presentato dalla Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e dagli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, è respinto.
2) Il ricorso incidentale, proposto dal Consiglio dell’Unione europea, è respinto.
3) La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, nonché il Consiglio dell’Unione europea, sopportano le proprie spese.
4) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
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