ECLI:EU:T:2008:597•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2008.#Componenta Oyj contro Commissione delle Comunità europee.#Aiuti di Stato - Settore della metallurgia - Acquisizione di una partecipazione detenuta da un’impresa in una società immobiliare e rimborso di un prestito concesso da tale impresa alla società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero - Criterio dell’investitore privato - Valutazione delle azioni di una società immobiliare - Valutazione dei beni immobili di una società - Obbligo di motivazione - Rilevazione d’ufficio.#Causa T-455/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2008.#Componenta Oyj contro Commissione delle Comunità europee.#Aiuti di Stato - Settore della metallurgia - Acquisizione di una partecipazione detenuta da un’impresa in una società immobiliare e rimborso di un prestito concesso da tale impresa alla società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero - Criterio dell’investitore privato - Valutazione delle azioni di una società immobiliare - Valutazione dei beni immobili di una società - Obbligo di motivazione - Rilevazione d’ufficio.#Causa T-455/05.
ECLI:EU:T:2008:597Eu Chamb 05 T18 dic 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all’investimento in favore di Componenta Oyj (GU 2006, L 353, pag. 36).
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all’investimento in favore della Componenta Oyj, è annullata.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Componenta.
3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
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