ECLI:EU:T:2009:269•Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 10 luglio 2009.#Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Tabacco greggio - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.#Causa T-373/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 10 luglio 2009.#Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.#FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Tabacco greggio - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.#Causa T-373/05.
ECLI:EU:T:2009:269Eu Chamb 03 T10 lug 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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