ECLI:EU:T:2009:261•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 luglio 2009.#JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat contro Consiglio dell'Unione europea.#Procedura - Interpretazione di una sentenza.#Causa T-348/05 INTP.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 luglio 2009.#JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat contro Consiglio dell'Unione europea.#Procedura - Interpretazione di una sentenza.#Causa T-348/05 INTP.
ECLI:EU:T:2009:261Eu Chamb 04 T9 lug 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑348/05.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.
2) La JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
3) L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.
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