ECLI:EU:T:2008:327•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 settembre 2008.#JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat contro Consiglio dell'Unione europea.#Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina - Modifica della definizione del prodotto in questione - Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto.#Causa T-348/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 settembre 2008.#JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat contro Consiglio dell'Unione europea.#Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina - Modifica della definizione del prodotto in questione - Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto.#Causa T-348/05.
ECLI:EU:T:2008:327Eu Chamb 04 T10 set 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160, pag. 1).
Dispositivo
Dispositivo
1) Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.
2) Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.
3) La Commissione sopporta le proprie spese.
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