ECLI:EU:T:2009:380•Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 2 ottobre 2009.#Repubblica di Cipro contro Commissione delle Comunità europee.#Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 651/2005 recante misure transitorie nel settore dello zucchero - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Modifica di una disposizione di un regolamento - Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa - Irricevibilità - Regolamento (CE) n. 832/2005 concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio - Eccezione di illegittimità - Competenza - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Ricorso di annullamento - Proporzionalità - Motivazione - Irretroattività - Collegialità.#Cause riunite T-300/05 e T-316/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 2 ottobre 2009.#Repubblica di Cipro contro Commissione delle Comunità europee.#Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 651/2005 recante misure transitorie nel settore dello zucchero - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Modifica di una disposizione di un regolamento - Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa - Irricevibilità - Regolamento (CE) n. 832/2005 concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio - Eccezione di illegittimità - Competenza - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Ricorso di annullamento - Proporzionalità - Motivazione - Irretroattività - Collegialità.#Cause riunite T-300/05 e T-316/05.
ECLI:EU:T:2009:380Eu Chamb 01 T2 ott 2009
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Nella causa T‑300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3), e, nella causa T‑316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).
Dispositivo
Dispositivo
1) I ricorsi sono respinti.
2) La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3) La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.
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