Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) dell'8 luglio 2008.#Huvis Corp. contro Consiglio dell'Unione europea.#Dumping - Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea - Regolamento che chiude un riesame intermedio - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale - Necessità di un mutamento delle circostanze - Adeguamento richiesto per tener conto dei costi del credito - Termini di pagamento - Onere della prova - Principio di buona amministrazione - Art. 2, n. 10, lett. b) e g), e art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96.#Causa T-221/05.

ECLI:EU:T:2008:258Eu Chamb 03 T8 lug 2008

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan (GU L 71, pag. 1) e, dall’altro, domanda ai sensi dell’art. 241 CE diretta a far dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella parte in cui esse sostengono le conclusioni contestate contenute nel regolamento n. 428/2005

Dispositivo

Dispositivo

1) L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan, è annullato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati e esportati dalla Huvis Corp. eccede quello che sarebbe applicabile se si fosse proceduto ad un adeguamento del valore normale tenuto conto degli oneri all’importazione e delle imposte indirette in applicazione del metodo «input» utilizzato nell’inchiesta iniziale.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Il Consiglio sopporterà le proprie spese e il 70% di quelle sostenute dalla Huvis Corp.

4) La Commissione sopporterà le proprie spese.