ECLI:EU:T:2008:325•Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 settembre 2008.#Rhiannon Williams contro Commissione delle Comunità europee.#Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM - Diniego parziale di accesso - Diniego implicito di accesso - Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione.#Causa T-42/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 settembre 2008.#Rhiannon Williams contro Commissione delle Comunità europee.#Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM - Diniego parziale di accesso - Diniego implicito di accesso - Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione.#Causa T-42/05.
ECLI:EU:T:2008:325Eu Chamb 05 T10 set 2008
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 novembre 2004 recante diniego parziale, nei confronti della ricorrente, di accesso a determinati documenti relativi ai lavori preparatori della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati.
Dispositivo
Dispositivo
1) Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione della Commissione 19 novembre 2004, recante diniego parziale, nei confronti della sig.ra Rhiannon Williams, di accesso a determinati documenti relativi ai lavori preparatori della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati, in quanto comporterebbe un diniego implicito di accesso ai documenti preparatori, promananti dalla direzione generale (DG) «Commercio», della Commissione riguardanti l’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2) La decisione della Commissione 19 novembre 2004 è annullata nella parte in cui ha implicitamente negato l’accesso a documenti preparatori relativi all’adozione della direttiva 2001/18 diversi da quelli promananti dalla DG «Commercio».
3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla sig.ra Williams.
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