ECLI:EU:T:2011:24•Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2011.#Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità - Limite massimo del 10% del volume d'affari - Cooperazione.#Causa T-33/05.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2011.#Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità - Limite massimo del 10% del volume d'affari - Cooperazione.#Causa T-33/05.
ECLI:EU:T:2011:24Eu Chamb 04 T3 feb 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna), in secondo luogo e in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento di detto importo.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’importo dell’ammenda inflitta alla Compañia española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna) è fissato a EUR 3 147 300.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.
4) La Cetarsa sopporterà otto decimi delle proprie spese e otto decimi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà due decimi delle proprie spese e due decimi delle spese sostenute dalla Cetarsa.
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