ECLI:EU:T:2010:206•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010.#KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Misura del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Capacità contributiva - Cooperazione.#Causa T-25/05.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010.#KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Misura del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Capacità contributiva - Cooperazione.#Causa T-25/05.
ECLI:EU:T:2010:206Eu Chamb 08 T19 mag 2010
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Da una parte, domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti con l’art. 2, lett. g), h) e i), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame) e, dall’altra, domanda riconvenzionale della Commissione avente ad oggetto l’aumento dell’importo di tali ammende.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.
3) La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sopporteranno le proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Commissione.
4) La Commissione sopporterà il 50% delle proprie spese.
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