Omnilex Logo
Ricerca giuridica
Ricerca giuridica
Corpus
Corpus

Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?

Consulenza gratuita, senza impegno

Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.

Sei un avvocato?

Scopri Omnilex, il tuo spazio di lavoro per ricerche giuridiche più rapide.

Già scelto da oltre 6.000 avvocati.

Prova Omnilex
Impostazioni
Impostazioni
Decisioni giudiziarie

ECLI:EU:T:2010:206•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010.#KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Misura del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Capacità contributiva - Cooperazione.#Causa T-25/05.

Apri la fonte

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010.#KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA contro Commissione europea.#Concorrenza - Intese - settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Misura del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Capacità contributiva - Cooperazione.#Causa T-25/05.

ECLI:EU:T:2010:206Eu Chamb 08 T19 mag 2010

Apri la fonte

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Da una parte, domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti con l’art. 2, lett. g), h) e i), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame) e, dall’altra, domanda riconvenzionale della Commissione avente ad oggetto l’aumento dell’importo di tali ammende.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.

3) La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sopporteranno le proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Commissione.

4) La Commissione sopporterà il 50% delle proprie spese.

Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?

Consulenza gratuita, senza impegno

Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.