ECLI:EU:C:2007:136•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2007.#Gianluca Damonte.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Lecce - Italia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un’autorizzazione di polizia - Sanzioni penali.#Causa C-466/05.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2007.#Gianluca Damonte.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Lecce - Italia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un’autorizzazione di polizia - Sanzioni penali.#Causa C-466/05.
ECLI:EU:C:2007:136Eu Chamb 06 C6 mar 2007
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di Lecce – Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE – Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse al rilascio di un'autorizzazione
Dispositivo
Dispositivo
1) Una normativa nazionale che vieta l’esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.
2) Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d’azzardo, risponda realmente all’obiettivo mirante a prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.
3) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati.
4) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un’attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell’autorizzazione di polizia richiesta dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro.
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