ECLI:EU:C:2006:246•Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 6 aprile 2006.#Reyniers & Sogama BVBA contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau e Regno del Belgio.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio.#Rinvio pregiudiziale - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Recupero dei dazi all'importazione - Prova della regolarità dell'operazione o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa - Conseguenze della mancata indicazione al principale obbligato del termine per apportare la detta prova.#Causa C-407/05.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 6 aprile 2006.#Reyniers & Sogama BVBA contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau e Regno del Belgio.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio.#Rinvio pregiudiziale - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Recupero dei dazi all'importazione - Prova della regolarità dell'operazione o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa - Conseguenze della mancata indicazione al principale obbligato del termine per apportare la detta prova.#Causa C-407/05.
ECLI:EU:C:2006:246Eu Chamb 04 C6 apr 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hof van Cassatie (Belgio) – Interpretazione dell’art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), introdotto con l’art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 (GU L 137, pag. 1); dell’art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), e dell’art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1) – Recupero dei dazi all’importazione – Notifica inviata, dall’ufficio di partenza, all’obbligato principale con cui si invita quest’ultimo ad apportare la prova della regolarità dell’operazione o del luogo dell’infrazione – Mancata indicazione del termine – Conseguenze sul piano della legittimità della notifica e del recupero dell’obbligazione doganale.
Dispositivo
Dispositivo
L’art. 36, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, al fine di sopprimere la consegna dell’avviso di passaggio all’attraversamento di una frontiera interna della Comunità, in combinato disposto con l’art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, nonché l’art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario, in combinato disposto con l’art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, devono essere interpretati nel senso che l’ufficio di partenza deve obbligatoriamente indicare al dichiarante il termine di tre mesi entro il quale può essere fornita a tale ufficio la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa, cosicché l’autorità competente può procedere alla riscossione solo dopo aver esplicitamente comunicato al richiedente che egli dispone di un termine di tre mesi per fornire la prova richiesta e laddove tale prova non sia stata fornita entro il detto termine.
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