Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2007.#Antonello D'Antonio e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Viterbo - Italia.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Interpretazione degli artt. 31 CE, 43 CE, 49 CE e 86 CE - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Requisito di una concessione - Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali - Requisito di un’autorizzazione di polizia - Sanzioni penali.#Causa C-395/05.

ECLI:EU:C:2007:134Eu Chamb 06 C6 mar 2007

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di Viterbo – Interpretazione degli artt. 31, 43, 49 e 81‑86 CE – Legge nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse all'ottenimento di un'autorizzazione

Dispositivo

Dispositivo

1) Una normativa nazionale che vieta l’esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.

2) Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d’azzardo, risponda realmente all’obiettivo mirante a prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.

3) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati.

4) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nella causa principale per aver esercitato un’attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell’autorizzazione di polizia richiesta dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro.