ECLI:EU:C:2006:771•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 dicembre 2006.#Polyelectrolyte Producers Group contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità - Decisione del comitato misto del SEE che autorizza il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l'acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità.#Causa C-368/05 P.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 dicembre 2006.#Polyelectrolyte Producers Group contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità - Decisione del comitato misto del SEE che autorizza il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l'acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità.#Causa C-368/05 P.
ECLI:EU:C:2006:771Eu Chamb 06 C8 dic 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 luglio 2005, causa T‑376/04, Polyelectrolyte Producers Group/Commissione e Consiglio, che dichiara irricevibile un ricorso avente ad oggetto, da un lato, l’annullamento della decisione del comitato misto SEE 26 aprile 2004, n. 59, che modifica l’allegato II dell’accordo SEE (GU L 277, pag. 30) nella parte in cui consente alla Norvegia di applicare limiti di concentrazione per l’acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità europea, nonché l’accertamento dell’illegittimità della dichiarazione comune relativa all’accordo SEE sulle clausole di riesame in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione del comitato misto il 26 marzo 1999 (GU C 185, pag. 6), e, dall’altro, un ricorso per risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in seguito all’adozione della decisione impugnata
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Polyelectrolyte Producers Group è condannato alle spese.
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