Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 28 settembre 2006.#Procedimento penale a carico di Stefan Kremer.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht München - Germania.#Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Reciproco riconoscimento delle patenti di guida - Revoca del permesso di guida in un primo Stato membro - Patente rilasciata in un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro - Obbligo del rispetto delle condizioni nazionali ai fini di ottenere una nuova patente in seguito ad una revoca.#Causa C-340/05.

ECLI:EU:C:2006:620Eu Chamb 03 C28 set 2006

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Oberlandesgericht München – Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) – Diniego del riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, opposto al titolare che è stato oggetto di un provvedimento di revoca del permesso di guida nazionale, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso, a causa di ripetute violazioni del codice della strada – Obbligo di fornire preventivamente una perizia medico-psicologica che attesti l'idoneità alla guida

Dispositivo

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, quindi, la validità di tale patente fintantoché il titolare di detta patente, che, nel primo Stato membro, è stato oggetto di un provvedimento di revoca di una patente precedentemente rilasciata, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso di guida, non ottemperi alle condizioni prescritte dalla normativa di tale primo Stato ai fini del rilascio di un nuovo permesso di guida in seguito a tale revoca, incluso l'esame di idoneità alla guida che attesti che non sussistono più le ragioni che hanno giustificato detta revoca.