Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 28 settembre 2006.#Enosi Efopliston Aktoploïas e altri contro Ypourgos Emporikis Naftilías e Ypourgos Aigaíou.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) - Grecia.#Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Cabotaggio marittimo - Periodo transitorio - Applicazione diretta - Direttiva 98/18/CE - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri - Compatibilità di una normativa nazionale che vieta la prestazione di servizi marittimi per le navi che hanno raggiunto un'età determinata.#Causa C-285/05.

ECLI:EU:C:2006:618Eu Chamb 02 C28 set 2006

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Symvoulio tis Epikrateias – Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 4 e 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) – Possibilità per i singoli di invocare il regolamento per contestare la validità di una normativa nazionale adottata prima della scadenza dell’esenzione stabilita da tale regolamento – Interpretazione degli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a), b), c), f) e g), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144, pag. 1) – Compatibilità di una normativa nazionale che proibisce la prestazione di servizi marittimi per le navi che hanno raggiunto un’età determinata

Dispositivo

Dispositivo

1) Tenuto conto delle disposizioni dell’art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), quest’ultimo va interpretato nel senso che esso non può attribuire diritti ai singoli, prima del 1º gennaio 2004, nel settore del cabotaggio con le isole greche per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto nonché per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde.

2) Gli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a)-c), f) e g), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, vanno interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, che vieta in termini assoluti alle navi che hanno superato una determinata età di effettuare viaggi nazionali, quando lo Stato membro interessato non ha adottato misure volte a migliorare le prescrizioni di sicurezza secondo la procedura prevista dall’art. 7, n. 4, di tale direttiva.