ECLI:EU:C:2006:367•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1 giugno 2006.#V.O.F. Dressuurstal Jespers contro Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.#Sesta direttiva IVA - Lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera - Nozione di "bene prodotto" - Cavallo sottoposto a dressaggio e ad allenamento - Esigibilità dell'imposta.#Causa C-233/05.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1 giugno 2006.#V.O.F. Dressuurstal Jespers contro Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.#Sesta direttiva IVA - Lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera - Nozione di "bene prodotto" - Cavallo sottoposto a dressaggio e ad allenamento - Esigibilità dell'imposta.#Causa C-233/05.
ECLI:EU:C:2006:367Eu Chamb 06 C1 giu 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch –Interpretazione dell’art. 5, n. 7, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Cavallo principiante sottoposto a dressaggio e ad allenamento ad uno scopo determinato – Cavallo formato come cavallo da sella in grado, in seguito a dressaggio e ad allenamento specifico, di partecipare a competizioni di livello superiore – In entrambi i casi: produzione di un nuovo bene? – Rilevanza di un cambiamento obiettivo e misurabile del cavallo e della realizzazione o meno dell’obiettivo – Versamento dell’imposta secondo un procedimento di dichiarazioni periodiche
Dispositivo
Dispositivo
1) L’art. 5, n. 7, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/76/CE, con l’introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell’ampliamento dell’Unione europea il 1° gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non vi è lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera qualora un cavallo venga allenato in modo da renderlo idoneo ad un utilizzo come cavallo da sella o da dressaggio e a partecipare a competizioni, e nel senso che tale cavallo, nelle circostanze in questione, non può essere considerato come un bene prodotto.
2) L’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sui pagamenti ricevuti periodicamente a fronte delle prestazioni di servizi rappresentate dall’addestramento ed allenamento dei cavalli è definita secondo le condizioni di cui all’art. 10, n. 2, della sesta direttiva.
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