ECLI:EU:C:2006:114•Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2006.#Plato Plastik Robert Frank GmbH contro Caropack Handelsgesellschaft mbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Korneuburg - Austria.#Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Nozioni di produttore di imballaggi e produttore di materiali d'imballaggio - Produttore di sacchetti di plastica con manici.#Causa C-26/05.
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2006.#Plato Plastik Robert Frank GmbH contro Caropack Handelsgesellschaft mbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Korneuburg - Austria.#Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Nozioni di produttore di imballaggi e produttore di materiali d'imballaggio - Produttore di sacchetti di plastica con manici.#Causa C-26/05.
ECLI:EU:C:2006:114Eu Chamb 03 C16 feb 2006
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Landesgericht Korneuburg – Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10) – Nozioni di produttore di imballaggi multipli, di imballaggi per la vendita o per il trasporto e di fornitori di materiali di imballaggio – Produttore di sacchetti di plastica con manici
Dispositivo
Dispositivo
1) L’art. 3, punti 1 e 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, deve essere interpretato nel senso che il produttore di imballaggi non è necessariamente colui che pone o fa porre le merci insieme al prodotto destinato all’imballaggio. Il produttore di sacchetti di plastica con manici consegnati ai clienti gratuitamente o a titolo oneroso in negozio deve essere considerato come un produttore di imballaggi.
2) La direttiva 94/62 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una legislazione nazionale, come il regolamento del Ministero federale per l’Ambiente, la Gioventù e la Famiglia, relativo all’eliminazione ed al recupero dei rifiuti di imballaggio e di determinati residui di materiali nonché all’istituzione di sistemi di raccolta e recupero, che prevede che il produttore di imballaggi, in particolare di sacchetti di plastica con manici, deve ritirare tali sacchetti dopo l’uso, o partecipare ad un sistema di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio, sempreché un operatore che interviene in una fase di distribuzione successiva non si faccia carico di tale ultimo obbligo ed il produttore non ottenga una dichiarazione, giuridicamente valida, in merito.
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