Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 maggio 2006.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Divieto di commercializzazione del tabacco per uso orale - Omessa trasposizione nel termine prescritto.#Causa C-343/05.

ECLI:EU:C:2006:340Eu Chamb 04 C18 mag 2006

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa trasposizione dell’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l’etichettatura dei prodotti del tabacco (GU L 359, pag. 1), come inserito dalla direttiva del Consiglio 15 maggio 1992, 92/41/CEE che modifica la suddetta direttiva (GU L 158, pag. 30) e dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26) – Divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale per quanto riguarda le isole di Åland e le navi immatricolate in Finlandia

Dispositivo

Dispositivo

1) Non avendo provveduto a garantire la trasposizione, da parte delle isole di Åland, dell’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l’etichettatura dei prodotti del tabacco come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 maggio 1992, 92/41/CEE, ripreso all’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, nonché l’osservanza, sulle navi ivi immatricolate, del divieto di commercializzazione del tabacco da fiuto previsto dalla suddetta disposizione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE e della direttiva 2001/37.

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.