Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 aprile 2008.#Christos Michail contro Commissione europea.#Causa T-486/04.

ECLI:EU:T:2008:111Eu Chamb 01 T16 apr 2008

Testo completo

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

16 aprile 2008

Causa T-486/04

Christos Michail

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso di annullamento – Dovere di assistenza – Molestie psicologiche»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione implicita di rigetto della Commissione 20 marzo 2004 di una domanda di assistenza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Christos Michail sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. Michail.

Massime

Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione


Il funzionario che sostiene di essere vittima di molestie psicologiche deve, indipendentemente dalla percezione soggettiva che egli possa avere avuto dei fatti asseriti, addurre un insieme di elementi che consentano di provare che egli ha subito un comportamento mirante, obiettivamente, a screditarlo o a degradare deliberatamente le sue condizioni di lavoro, vale a dire un comportamento che presenta obiettivamente un carattere intenzionale.

(v. punti 62 e 63)

Riferimento: Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 286); Tribunale 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punti 64 e 65)

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