ECLI:EU:T:2011:490•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011.#Arch Chemicals, Inc. e Arch Timber Protection Ltd (T-400/04), Rhodia UK Ltd (T-402/04), Sumitomo Chemical (UK) plc (T-403/04) e Troy Chemical Co. BV (T-404/04) contro Commissione europea.#Polizia sanitaria - Immissione sul mercato dei biocidi - Censimento delle sostanze attive sul mercato - Decisione di diniego di modifica di talune disposizioni della normativa - Ricorso per carenza - Obbligo di agire - Ricorso di annullamento - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità.#Cause riunite T-400/04, T-402/04 a T-404/04.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011.#Arch Chemicals, Inc. e Arch Timber Protection Ltd (T-400/04), Rhodia UK Ltd (T-402/04), Sumitomo Chemical (UK) plc (T-403/04) e Troy Chemical Co. BV (T-404/04) contro Commissione europea.#Polizia sanitaria - Immissione sul mercato dei biocidi - Censimento delle sostanze attive sul mercato - Decisione di diniego di modifica di talune disposizioni della normativa - Ricorso per carenza - Obbligo di agire - Ricorso di annullamento - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità.#Cause riunite T-400/04, T-402/04 a T-404/04.
ECLI:EU:T:2011:490Eu Chamb 02 T20 set 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Da un lato, in via principale, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, in quanto si è illegittimamente astenuta dal modificare talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6), e del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e recante modificazione del regolamento n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), in subordine, domanda di annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2004 recante diniego di accogliere le domande delle ricorrenti e, dall’altro lato, in via principale, domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell’inerzia della Commissione e, in subordine, domanda di risarcimento del danno causato dalla lettera della Commissione 20 luglio 2004.
Dispositivo
Dispositivo
1) I ricorsi sono respinti.
2) L’Arch Chemicals, Inc., l’Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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